La legge regionale 34/1981, modificata dalla legge regionale 10/2003, disciplina la cattura di lumache e di rane.
Nel caso in cui queste specie si trovino in una situazione di pericolo (di conservazione o di estinzione), in qualsiasi momento il Presidente della Regione può comunque adottare adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle stesse.
LUMACHE
(art. 17 della L.R. 34/1981)
La cattura di tutte le specie del genere Helix L., ovvero Lumaca con chiocciola, è vietata nel mese di giugno e nel mese di settembre.
Al di fuori di questi periodi, ogni persona può catturare fino a 2 Kg. di lumache al giorno, anche in ore notturne.
Non è previsto alcun tesserino o corso di abilitazione.
RANE
(art. 17 bis della L.R. 34/1981)
La cattura delle specie del genere Rana è vietata, ad eccezione della:
· Rana temporaria che può essere catturata dal 1° luglio al 28 febbraio;
· Rana esculenta che può essere catturata dal 1° giugno al 31 gennaio.
Ogni persona può catturare al massimo 1 Kg. di rane al giorno delle specie consentite, anche in ore notturne.
Non è previsto alcun tesserino o corso di abilitazione.
Tutte le altre specie sono protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale, durante tutto l’arco dell’anno.
Per l’individuazione dei luoghi dove può essere effettuata la cattura, si rimanda a quanto meglio specificato dall’articolo 17 bis della legge regionale 34/1981.
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Quando ti sveglierai e non vedrai più il sole, o sarai morto o sarai tu il sole. (Jim Morrison)
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